Art. 52.
(Cooperazione tra le province).

      1. Al fine di valorizzare le locali peculiarità culturali, sociali, economiche e linguistiche, promuovendo lo sviluppo delle rispettive comunità, le province individuano ambiti funzionali e interventi di interesse comune e definiscono congiuntamente le conseguenti modalità di cooperazione.
      2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, su proposta del consiglio delle autonomie locali o di almeno due province, è istituito un coordinamento permanente dell'area friulana, con funzioni di coordinamento e di guida delle rispettive politiche in ambito di governo del territorio e di promozione dello sviluppo economico.